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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
38.03.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fusione IMU TASI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella» sono soppresse;
   b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente: «alla»;
   c) i commi 640, 669, dal 671 al 679, 681, 687 sono abrogati e la lettera b) del comma 682 è soppressa;
   d) al comma 683, le parole: «le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili» sono soppresse;
   e) al comma 688 sopprimere:
    1. al primo periodo, le parole: «della TASI e»;
    2. al secondo periodo le parole: «e alla TASI».

  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.».

  3. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;
   b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo.».

  4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato dal presente decreto, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.