stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.029. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
38.029.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Canoni pertinenze demaniali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:
  «484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.».

  3. Dal 1o gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:
   a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.