Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Esenzioni IMU enti non commerciali)
1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate a offrire alloggio o ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».