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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.023. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
38.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riparto dell'8 per mille e pubblicità)

  1. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota a diretta gestione statale è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».