stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.019. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
38.019.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità Imu)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi, l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.