Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Deducibilità Imu)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi, l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».
Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.