Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Residenziale in locazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano come oggetto dell'attività la finalità di locare unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e il cui patrimonio sia costituito da più di cento unità immobiliari ad uso abitativo, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito.