Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di commercio ambulante)
1. Al fine di semplificare le vigenti procedure in tema di concessioni per il commercio ambulante, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrara in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche da apportare alla normativa vigente, finalizzate a:
a) semplificare il regime fiscale sulla base del numero complessivo delle concessioni in uso a ogni singola impresa del settore e calcolato con criteri di progressività su un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere da stabilirsi in fase di elaborazione dei criteri applicativi e dei tabulati tributari;
b) prevedere che il numero complessivo delle concessioni sia ricavabile dal «Registro delle concessioni» rilasciato dal Comune di competenza;
c) stabilire che gli indici di valore economico di cui alla lettera a) siano calcolati sulla base della collocazione territoriale ed il valore commerciale dell'evento considerato.