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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.014. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
38.014.
ritirato

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

  1. Dal 1o gennaio 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità, immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.
  2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  3. La lettera b-bis del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.