stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.013. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
38.013.
ritirato

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

  1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.
  3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
    «39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro, come risultante dall'atto di trasferimento.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.