Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».