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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
37.09.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e agli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, 34 e 35 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

Art. 37-ter.

  1. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 37-quater.

  1. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specialmente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui all'articolo 37-bis.

Art. 37-quinquies.

  1. Le disposizioni degli articoli da 37 a 37-quater si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui all'articolo 37-bis, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.