Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00».