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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
36.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

  1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 36, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.
  2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed amministrativa con il GSE, con riconoscimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.
  3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2020 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.