stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
36.01.
ritirato

  Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.
(Disposizioni a favore della diffusione di veicoli elettrici)

  1. Al fine di sviluppare una rete diffusa di distribuzione destinata al rifornimento dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica, le risorse del Fondo per la mobilità sostenibile di cui dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aumentate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di progetti promossi dai comuni o dalle regioni che prevedono:
   a) la realizzazione e l'esclusivo utilizzo di impianti eolici e fotovoltaici per il rifornimento dei veicoli di cui al comma 1;
   b) lo sviluppo di stazioni, colonnine e strutture di ricarica o di scambio delle batterie diffuse sul territorio comunale, regionale e nazionale, in particolare nelle città e sulla rete autostradale;
   c) l'acquisto di flotte pubbliche e di autobus elettrici;
   d) la realizzazione di parcheggi e di strisce verdi gratuiti dotati di colonnine di rifornimento;
   e) la priorità, nelle gare d'appalto per il car-sharing, alle società o alle organizzazioni che utilizzano veicoli elettrici.

  2. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione ad idrogeno o mediante doppia alimentazione nel caso di veicoli elettrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
  3. Per l'acquisto di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante esclusiva alimentazione elettrica, il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 5.500 euro.
  4. Le regioni dispongono l'esenzione dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica dal pagamento della tassa di proprietà.
  5. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione.

Art. 36-ter.
(Fondo di garanzia per la mobilità sostenibile)

  1. Ai fini della diffusione di nuove forme di mobilità, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la mobilità elettrica, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  2. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo.

Art. 36-quater.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che investono nel miglioramento e nella tenuta del verde pubblico)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di riconversione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree destinate a verde pubblico urbano, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, entro il limite massimo di spesa di euro 10 mila annui a decorrere dal 2020.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di cinque punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati per interventi di riconversione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree destinate a verde pubblico urbano, certificati dall'amministrazione comunale.
  3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso all'agevolazione, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1.
  4. Tutti gli Enti locali possono prevedere incentivi per le opere di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico urbano da parte di privati, associazioni, società o ditte individuali, mediante introduzione di sgravi fiscali sul pagamento dei tributi locali, nel rispetto delle vigenti discipline in materia di servizi pubblici locali.
  5. Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina della riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 36-quinquies.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che depositano il bilancio integrato)

  1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni disponibili al mercato, a tutte le imprese che si avvalgono della consulenza di professionisti regolarmente iscritti agli Ordini professionali per la redazione e il deposito di un bilancio integrato, è riconosciuto, a partire dal 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto adempimento.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui dal 2020.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2.

Art. 36-sexies.
(Disposizioni in materia di green bond)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per gli investimenti in obbligazioni verdi l'aliquota è fissata in misura pari al 12,5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le obbligazioni verdi di cui al comma 1, nel rispetto delle linee guida elaborate dall’International Capital Market Association (ICMA).
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 36-sexies, valutati in euro 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.