stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
35.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure per favorire la formazione continua dei dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, i dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in possesso di due diplomi di laurea anche conseguiti presso le istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche e economico-aziendali.
  2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro l'anno decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Ai fini di cui al presente articolo i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, comma 1, sono rideterminati in misura atta a garantire un extra gettito pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.