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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
35.08.
ritirato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. Alla copertura del relativo onere, valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.