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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
35.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure per favorire la formazione continua dei dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, i dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in possesso di due diplomi di laurea, anche conseguiti presso le istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche e economico-aziendali.
  2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro l'anno.