Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.