Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».
2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».