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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
33.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1o gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
   b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento.