Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: «2016, 2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.