Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole. Agli allievi iscritti alle autoscuole per l'ottenimento delle patenti di categoria B e C1 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda dovuta, per gli oneri sostenuti, in misura del 19 per cento da calcolare su un massimo di 500 euro per allievo.