Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni provvedimento tributario emesso ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17, anteriormente al 1o gennaio 2020, è nullo e non produce alcun effetto giuridico. Il contribuente che, nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia applicato l'IVA sulle operazioni di cui al comma 2 può avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero di istanza di rimborso, ai fini del recupero dell'imposta non dovuta.