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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.020. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
32.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».
   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
   3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».