Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
b) dopo le parole: «inferiore ad euro 2 milioni,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo, costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».
2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
b) al comma 4-ter:
i) dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
ii) dopo le parole: «contrattualmente previste. Gli incassi» sono aggiunte le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
iii) dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono aggiunte le seguenti: «e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,»;
iv) dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.».