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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.015. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
32.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;
   b) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di contribuenti di età superiore ad anni 71 al momento del trasferimento della residenza in Italia, l'opzione di cui al comma 1 è valida per un numero illimitato di periodi d'imposta, a meno che non venga revocata dal contribuente ai sensi del comma 7.»;
   c) dopo il comma 8-bis, è inserto il seguente comma: «8-ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al sette per cento per le persone fisiche che si trasferiscono in un comune, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, appartenente ad una regione diversa da quelle indicate nel medesimo comma.».