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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.013. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
32.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Esenzione dall'imposta per reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie)

  1. All'articolo 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:
    «12-bis) reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.