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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
32.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-quater, le parole: «le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1.»;
   b) al comma 2-octies, le parole: «, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa».
   c) al comma 2-novies, la parola: «suddetta» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)».

  2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.