Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni — Codice della Navigazione, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di novanta giorni.
2-ter. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare.».