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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
30.02.
ritirato

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2020».

  Conseguentemente il comma 732 è sostituito con il seguente:
  «732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.».