Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».