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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
30.01.
ritirato

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» sono aggiunte le seguenti «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».