Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione)
1. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» sono aggiunte le seguenti «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».