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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.33. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.33.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle compensazioni di importi dovuti, anche in rateazione, a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati e formali nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.