stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.28. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.28.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora il credito d'imposta sia certificato da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o a quello dei Revisori Contabili. I professionisti di cui al comma precedente possono certificare somme in compensazione pari al massimale della polizza assicurativa per responsabilità civile già regolarmente stipulata per la loro attività professionale.