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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.19. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.19.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui, entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, non sia ancora possibile per il contribuente procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica e i crediti tornano ad essere utilizzabili secondo le ordinarie modalità a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti, presentano le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive in anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione, resta impregiudicata la possibilità di presentare entro il medesimo termine ultimo una dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente inviata, qualora, successivamente alla prima presentazione, vengano rilasciati aggiornamenti o modifiche delle specifiche tecniche degli indici di affidabilità fiscale relativi all'attività economica esercitata dal contribuente. In tale ultimo caso, l'eventuale adeguamento alle risultanze degli indici di affidabilità fiscale, da cui scaturisse un credito minore di quello evidenziato nella precedente dichiarazione e già utilizzato in compensazione, implica esclusivamente l'obbligo di versamento entro trenta giorni del maggior credito utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.