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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.18. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.18.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle compensazioni con crediti, diversi da quelli dell'imposta sul valore aggiunto, di importi dovuti anche in rateazione a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni ex articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ai controlli formali ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973 nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ex articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.