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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.11. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, previo rilascio da parte di professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.».