Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, previo rilascio da parte di professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.».