Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 10 per cento.