Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è raddoppiato per i giochi a base sportiva.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 3, lettera c), numero 3), sostituire le parole: lettere a), c), c-bis) e c-ter) con le seguenti: lettera c-bis), con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.