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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
23.03.
ritirato

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Canone speciale RAI)

  1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1o gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999.