Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «sede nella loro circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sede nel luogo del domicilio».