Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità affinché un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 del costo delle commissioni incassato dagli operatori di cui al comma 5 affluisca al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.