Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di attribuire il credito d'imposta di cui al presente articolo anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilirla percentuale annua della misura di credito d'imposta spettante, nei limiti della dotazione del fondo e fino al suo completo esaurimento.