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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.17. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
22.17.
ritirato

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse dalle imprese turistico ricettive a titolo di imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché di contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.