Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.