Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici gli istituti di credito presenti nel territorio dello Stato devono restituire a coloro che utilizzano pagamenti elettronici l'uno per cento sulle transazioni effettuate dai medesimi soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici.