Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnano a rivendere l'immobile, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.