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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.32. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
16.32.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «17. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro e tra 85.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota, rispettivamente del 20 per cento e del 22 per cento».