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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
16.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni documentali e contabili)

  1. Al comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro»;
   b) al terzo periodo le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.