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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
16.06.
ritirato

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per i Comuni sotto i 5.000 abitanti in dissesto finanziario)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivi decreti attuativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina nei dettagli nuove agevolazioni volte a ridurre gli importi dei contratti in essere, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.